Una cattiva traduzione può essere, a seconda dei casi: una seccatura, uno spasso, un problema, una catastrofe, ovvero ognuna di queste cose, a seconda del punto di vista. Una cattiva traduzione una volta rischiò di produrre gravi conseguenze di immagine per una società che non aveva adempiuto un contratto (the defaulting party) quando venne definita ‘fallita’. Altre volte i risultati sono bizzarri, come quando, traducendo custom con ‘consuetudine’ invece che con ‘dogana’, la frase che ne risultò suonava più o meno così: ‘la consuetudine bloccò le merci in ingresso in Giappone’. Un caso clamoroso - e tragico - di traduzione impropria fu quello della mancata coincidenza tra la versione italiana e quella aramaica del Trattato di Uccialli, che costituì infine il casus belli che portò alla guerra italo-etiopica e alla disastrosa sconfitta di Adua.
E allora come, e anche perché, tradurre un testo giuridico? Partiamo dall’evenienza più comune: si traduce un testo giuridico perché si deve. Nel mondo moderno, nel quale la vera ricchezza è quella che deriva dal disporre di quante più informazioni possibili, informazioni da poter raccogliere ed apprezzare di prima mano, si pone il problema di comprendere adeguatamente un testo scritto in una lingua che non si conosce, o che non si conosce troppo bene. Nell’attesa di apprendere tale lingua straniera, non resta che valersi di una traduzione. E questo non solo quando ciò sia imposto da una norma di legge (come nel caso, ad esempio, della vendita di multiproprietà), o quando si tratti di portare a conoscenza del Giudice (che potrebbe anche non conoscere adeguatamente la lingua straniera) un documento da produrre a scopo probatorio, ma anche quando risulti semplicemente necessario comprendere tutti gli elementi di una trattativa, di un accordo o di qualsiasi fattispecie che abbia, per noi, una rilevanza non marginale. Il problema sta nel fatto che il linguaggio giuridico risulta spesso di difficile comprensione, anche quando viene espresso nella lingua madre del destinatario del messaggio. Si tratta di termini tecnici, che richiamano concetti spesso di grande difficoltà, e che i non addetti ai lavori conoscono di sovente in maniera, e con denominazioni, assolutamente atecniche ed imprecise. Le licenze commerciali non si vendono; i contratti si rescindono solo in presenza delle circostanze di cui agli articoli 1447 e seguenti del Codice Civile (il che presuppone una situazione di bisogno o di pericolo, che consenta ad una parte di chiedere, in presenza di determinate altre condizioni, lo scioglimento del contratto) e non quando un calciatore decida - in accordo o meno con la società calcistica cui apparteneva - di cambiare squadra. Tradurre rescission con ‘rescissione’ è un grave errore: non solo perché non esiste un vero equivalente della nostra ‘rescissione per lesione’, ma anche perché indica un’ipotesi di scioglimento maggiormente, anche se non integralmente, assimilabile all’annullamento. Forse chi legge un contratto può pensare “ma sì, in fondo il concetto è quello”. Tuttavia, un contratto può essere sciolto in diversi modi, che hanno presupposti, modalità di attuazione e soprattutto conseguenze assai differenti tra loro. Comprendere esattamente di cosa si sta parlando è necessario per poter predisporre le eventuali misure e precauzioni al fine di evitare spiacevoli conseguenze.
E qui veniamo al secondo punto: come si traduce un testo giuridico? Conoscere bene la lingua straniera (quasi sempre sarà l’inglese, che sta diventando sempre di più la lingua giuridica comune d’Europa – così Moreteau, citato da Gambaro, A proposito del plurilinguismo legislativo europeo, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2004, 293) è la condizione necessaria, ma non sufficiente, per tradurre adeguatamente un testo giuridico. Il traduttore giuridico ha un duplice compito: tradurre in una lingua diversa e tradurre in un sistema giuridico diverso. Non si tratta essenzialmente di una questione terminologica. Il problema è che ordinamenti diversi non sempre dispongono di Istituti esattamente sovrapponibili; questo è vero per i sistemi di Civil Law, come, ad esempio quello francese e quello tedesco, ed è vero, a maggior ragione, laddove debbano confrontarsi sistemi di Common Law e sistemi continentali. Tradurre un contratto dall’inglese verso l’italiano pone dei seri problemi, perché spesso un certo Istituto non dispone di un preciso equivalente nel diritto italiano. Il caso tipico è quello della consideration: è qualcosa di diverso dalla “causa del contratto”, è qualcosa di più del mero “corrispettivo”. È, con molta approssimazione, la ragione giustificativa del sacrificio patrimoniale che una parte sopporta. Nel caso dei contratti a prestazioni corrispettive, è dato dalla prestazione della controparte: la consideration del venditore è il prezzo ricevuto a fronte del trasferimento della proprietà del bene, mentre la consideration dell’acquirente è l’acquisto della proprietà del bene verso il trasferimento del prezzo. Quello che per gli anglosassoni è un concetto immediato, per noi non lo è. Del resto, persino il miglior dizionario giuridico in commercio, (a nostro modesto avviso) il de Franchis, spesso afferma che, per un certo termine, non esiste un corrispondente esatto. E l’assoluta correttezza di tale affermazione non può certo lenire la costernazione e lo sconforto del traduttore. Si possono allora imboccare due strade: si può rinunciare a tradurre il termine straniero, oppure lo si può tradurre utilizzando una parola o un’espressione che esprimano il significato il più possibile analogo. Nel primo caso vengono mantenuti nel testo i termini stranieri, in piena aderenza al significato giuridico, ma con l’effetto di creare una sorta di fuoristrada terminologico, pieno di buche, guadi, passaggi in twist; poi si consegna tutto a operatori del diritto, come i notai, che ancora oggi chiamano i box ‘vani ad uso autorimessa’ e che non si sono ancora rassegnati del tutto al fatto di dover chiamare ‘warrant’ i warrant, e si assiste ad una crisi di nervi collettiva. La ‘nota del traduttore’ è l’extrema ratio: il testo deve, per quanto possibile, mantenere un ritmo e uno stile leggibile e coerente con quello originale. Senza contare che il traduttore giuridico deve prestare al cliente la sua competenza senza imporla. Nel secondo caso si può tradurre comunque il termine, cercando il significato più aderente al significato (e non necessariamente al suono… per l’amor del cielo!) del termine di partenza, magari indicando tra parentesi il termine nella lingua originale, e ricorrendo, sempre con la dovuta parsimonia, alla nota del traduttore.
È quindi opportuno e talvolta addirittura necessario rivolgersi, per le traduzioni legali, ad una società di traduzioni che si avvalga esclusivamente di traduttori specializzati in tale ambito, dotati di una specifica formazione legale, in grado di comprendere non solo il significato, ma anche le difficoltà e i potenziali rischi di tali testi. E, in conclusione, questi legali, chi mai li capisce? Un altro legale, appunto. Qualcuno che non solo sia in grado di comprendere gli aspetti tecnici del documento da tradurre, il contesto in cui si colloca l’operazione a cui il documento si riferisce, le peculiarità di un sistema giuridico rispetto ad un altro, ma anche il codice linguistico, la forma mentis e, talvolta, anche le bizzarrie dei giuristi.
|